Il servizio militare di leva
- Il servizio militare di leva è stato istituito nello stato unitario italiano con la nascita del Regno d’Italia nel 1861, ma le radici sul territorio italiano sono più lontane:
- Nel Regno delle due Sicilie la leva era obbligatoria e riscattabile
- Nel 1802 nella Repubblica Italiana Napoleonica fu introdotta la leva obbligatoria e fu mantenuta nel successivo Regno d’Italia Napoleonico
- Nel 1854 il Regno di Sardegna adotta la leva obbligatoria con la riforma La Marmora
Con successive leggi viene adottata e confermata dal Regno d’Italia. Lo Statuto Albertino si limitava a recitare: “La leva militare è regolata dalla legge”
La resistenza popolare alla leva
L’imposizione della ferma di leva incontra numerose resistenze, in particolare al sud. Altissimi sono i casi di diserzione, con picchi in occasione della prima guerra mondiale 470.000 processi per renitenza alla leva. 1.000.000 di processi per:
- Diserzione
- Procurata infermità
- Disobbedienza aggravata
- Ammutinamento
L’obiezione di coscienza
- Obiezione deriva dal verbo latino Obicere = Scagliarsi contro, contrapporre, rifiutare
- L’obiezione di coscienza è il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza.
- Il rifiuto viene esplicitato dinnanzi all’autorità competente dal soggetto che se ne assume tutte le conseguenze civili e penali
Che cos’è un’obiezione di coscienza
L’obiezione di coscienza è il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza.
Il rifiuto viene esplicitato dinnanzi all’autorità competente dal soggetto che se ne assume tutte le conseguenze civili e penali
Obiezione di coscienza e disobbedienza alle leggi
- Vi è un percorso divergente tra disobbedienza ed obiezione di coscienza.
- La disobbedienza alle leggi non comporta l’assunzione di responsabilità di fronte all’autorità competente tramite autodenuncia. Il disobbediente si pone al di fuori o al di sopra della legge e quindi non mette in discussione solo la singola legge ma il principio di legalità ed eguaglianza di tutti i cittadini. E’ un atto strutturalmente eversivo
- Con l’obiezione di coscienza la disobbedienza è accompagnata dall’autodenuncia e dall’assunzione di tutte le relative conseguenze anche penali. Così facendo, l’obiettore esplicita la propria irriducibile obiezione per motivi filosofici, religiosi, morali, politici alla singola legge ma ribadisce la propria appartenenza alla comunità in termini di eguaglianza e responsabilità di fronte al principio di legalità, che di fatto rafforza con la propria personale testimonianza tramite obiezione
Il rapporto tra obiezione di coscienza e legalità
- L’obiezione di coscienza è una scelta soggettiva, non può essere imposta dall’alto ma viene testimoniata dal singolo soggetto.
- Si cala nel contesto sociale, culturale, politico, storico e determina reazioni differenti a seconda del contesto stesso, della sensibilità e del grado di democrazia
- L’obiezione di coscienza resta pienamente all’interno della legalità perché passa necessariamente attraverso l’auto-denuncia e l’assunzione di responsabilità civile e penale che le conseguono. In questo senso non solo non è eversiva, ma rafforza il concetto di legalità
L’obiezione di coscienza: casi storici
- Antigone
- Genitori sudditi di Erode rispetto alla strage degli innocenti
- San Massimiliano di Tebessa martire (295 d.c.)
- Concordato Stato Italiano – Chiesa cattolica 1929
- (in senso lato) Alcide De Gasperi di fronte alle ingerenze di Pio XII nel 1952 per l'”operazione Sturzo”
L’obiezione di coscienza: casi di attualità
Possiamo avere obiezioni di coscienza riconosciute dalla legge e pertanto non condannate:
- Legge 194/78 sulla tutela della maternità e l’interruzione volontaria di gravidanza.
- La legge 12 ottobre 1993, n. 413 riconosce il diritto all’obiezione di coscienza nei confronti della sperimentazione animale. Qualsiasi ente che svolga sperimentazione animale deve obbligatoriamente rendere noto agli operatori la possibilità dell’obiezione di coscienza e tale scelta non deve avere in alcun modo conseguenze sfavorevoli.
Ed obiezioni di coscienza non riconosciute dalla legge e pertanto passibili di condanna
- L’obiezione di coscienza alle spese militari comporta il rifiuto di pagare allo stato la quota di tasse che si calcola destinata alle spese per armi ed esercito che si ritiene venga utilizzata al di là del mandato costituzionale.
- Maurizio Saggioro, licenziato nel 1981 dalla ditta Metalli Pressati Rinaldi per aver rifiutato di costruire dei componenti per mine.
- David Grassi, ufficiale della Marina arrestato e congedato per essersi sversare in mare aperto olii esausti disobbedendo al comandante che glielo ordinava
- Comunicato dei militari israeliani sul quotidiano Haaretz nel 2002, “Non sparo più”
Muhammad Ali, il rifiuto alla guerra in Vietnam
“La mia coscienza non mi permette di andare a sparare a mio fratello o a qualche altra persona con la pelle più scura, o a gente povera e affamata nel fango per la grande e potente America.
E sparargli per cosa? Non mi hanno mai chiamato ‘negro’, non mi hanno mai linciato, non mi hanno mai attaccato con i cani, non mi hanno mai privato della mia nazionalità, stuprato o ucciso mia madre e mio padre. Sparargli per cosa? Come posso sparare a quelle povere persone? Allora portatemi in galera”.
Muhammad Ali, 1967
L’obiezione di coscienza e l’uso strumentale nella bassa politica
- Capita costantemente, specie negli ultimi tempi, che soggetti politici citino impropriamente l’obiezione di coscienza o la disobbedienza civile.
- E’ utile ricordare da un lato che chi sia coinvolto nella gestione protempore di un potere dovrebbe evitare in ogni modo di non assumersi le proprie responsabilità e non ricorrere all’obiezione di coscienza, dall’altro che l’obiezione per essere tale deve comportare non una generica disobbedienza alla legge, ma una autodenuncia ed un’assunzione di responsabilità totale
L’obiezione di coscienza e la disobbedienza civile
- La disobbedienza civile è una forma particolare di obiezione di coscienza.
- L’obiezione di coscienza semplice comporta la testimonianza personale di non potere obbedire ad una legge in quando in contrasto con i propri convincimenti filosofici, politici, morali o religiosi ma di per sé non vuole cambiare la legge
- La disobbedienza civile comporta invece la volontà di testimoniare, assumendosene le conseguenze anche penali che una disobbedienza comporta, che quella specifica legge è totalmente inadeguata e contraria ai bisogni ed ai diritti dei cittadini
Teorici della disobbedienza civile
Dal punto di vista dell’elaborazione concettuale della disobbedienza civile, è utile ricordare alcuni caposaldi
- Etienne De La Boétie – Discorso sulla servitù volontaria, 1550 ca.
- Henry David Thoreau – Civil disobedience, 1849
- Azioni di disobbedienza civile di Gandhi
- Don Lorenzo Milani – L’obbedienza non è più una virtù, 1965
- Howard Zinn – Disobbedienza e democrazia
- Gene Sharp – La via della nonviolenza
Il processo di Norimberga
Con il processo di Norimberga nel 1945/46 viene stabilito che ” … il soldato che riceva ordini palesemente difformi alla dignità umana è tenuto a non obbedirli, o – qualora lo faccia – se ne assume personalmente la responsabilità …”
L’uso della disobbedienza civile nell’Italia contemporanea
Numerosi sono i casi di disobbedienza civile negli ultimi anni in Italia, non ultimo la lotta dei NO Tav in Val di Susa.
Un esempio classico dell’uso proprio della disobbedienza civile in Italia si è avuto con il DDL del 2009 sulla sicurezza quando passò un emendamento di un partito politico che cancellava la norma secondo cui un medico non deve denunciare un clandestino che si rivolga a strutture sanitarie pubbliche.
I medici minacciarono la disobbedienza civile se fosse passata la legge, dichiarando che: “l’emendamento della Lega è contro l’art. 32 della Costituzione, il nuovo Codice Deontologico dei Medici Italiani approvato nel 2006 e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. Invitiamo perciò tutti gli operatori della salute al rifiuto della denuncia degli immigrati clandestini e alla esplicita disobbedienza civile”.
L’obiezione di coscienza alla ferma di leva in forma militare
La ferma di leva in forma militare è obbligatoria nella Repubblica Italiana ed è stabilita dall’art. 52 della Costituzione Italiana:
- La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino
- Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro, né l’esercizio dei diritti politici
- L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica
L’obiezione di coscienza alla ferma di leva si struttura in Italia soprattutto nel rifiuto di svolgere la ferma di leva in forma militare
L’obiezione di coscienza alla ferma di leva in forma militare – 2
Più in generale la ferma di leva (e il servizio civile nazionale) fanno riferimento anche all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Il periodo pre repubblicano
Nel periodo pre-repubblicano abbiamo soprattutto numerosissimi casi di diserzione o di renitenza alla leva, ma si contano sulle dita di una mano i casi di obiezione di coscienza. Storicamente il primo obiettore di coscienza è il testimone di Geova Remigio Cuminetti, nel 1916
Obiezione di coscienza, diserzione e renitenza alla leva
- La diserzione è il reato compiuto dal militare che in tempo di pace o di guerra abbandona il proprio posto senza esserne stato autorizzato
- La renitenza alla leva è il rifiuto di prestare servizio militare obbligatorio, in violazione dell’obbligo coattivo eventualmente imposto dalla legge
- L’obiezione di coscienza alla ferma di leva militare è il rifiuto non già di difendere la Patria ai sensi dell’art. 52 della Costituzione
Italiana, ma di farlo appunto in forma militare
L’obiezione di coscienza: l’assemblea costituente e i primi anni della Repubblica
- Già durante l’Assemblea Costituente due deputati socialisti (Caporali e Rossi) presentarono un emendamento, poi respinto, per introdurre il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza
- Il primo progetto di legge per il riconoscimento giuridico dell’obiezione, a firma dei deputati Umberto Calosso (socialista) e Igino Giordani (democristiano, cofondatore del movimento dei focolarini) è del 1949
- Nel 1957 e nel 1962 il socialista Lelio Basso presenta nuovamente progetti di legge per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, seguito poi da altri parlamentari
Le prime obiezioni di coscienza: testimoni di Geova, cristiani pentecostali e valdesi, anarchici
- I primi casi di obiezione di coscienza alla ferma di leva militare nell’Italia repubblicana sono rappresentati da Rodrigo Costiello, pentecostale, e da Enrico Ceroni, testimone di Geova.
- Più in generale avremo fino alla fine degli anni ’50, soprattutto pentecostali, valdesi, testimoni di Geova ed anarchici
- I Testimoni di Geova rifiutano di svolgere qualsiasi servizio nei confronti dello Stato (e della bandiera) in quanto da essi ritenuti idoli, volendo così osservare il passo biblico: “Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra” (Es. 20:1-2).
Pietro Pinna
Pietro Pinna, nel 1948, è il primo caso di obiettore di coscienza con una vasta eco in Italia
Pinna, al termine dell’addestramento da ufficiale militare, si dichiara obiettore di coscienza nonviolento, criticando la struttura stessa dell’esercito. Al suo processo testimoniano a suo favore, fra gli altri, Aldo Capitini ed Ignazio Silone
” … dovere di ogni cittadino è innanzitutto quello di servire la patria. Non mi sogno neppur lontanamente di rifiutarmi a questo. Chiedo solo che la patria realizzi un servizio in cui i suoi figli non siano costretti a tradire i principi della loro coscienza di uomini… “.
Boris Vian – Le déserteur
Tra le canzoni più importanti e diffuse nel mondo rispetto alla tematica dell’antimilitarismo, risalta Le Déserteur di Boris Vian, incisa nel 1954 e diffusasi in tutto il mondo.
La canzone fu oggetto di pesantissime censure in molte nazioni, compresa l’Italia, e costò assai cara sia all’autore che al principale interprete, Mouloudji che subirono censure pluriennali per averla cantata
https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=1&la ng=it
https://www.youtube.com/watch?v=dH4qircomdM https://www.youtube.com/watch?v=QlqEtX5QrVw
Don Primo Mazzolari
Nel 1955 Don Primo Mazzolari pubblica,
da anonimo, il suo “Tu non uccidere”
“La nonviolenza non va confusa con la nonresistenza. Nonviolenza è come dire: ‘no’ alla
violenza. E’ un rifiuto attivo del male, non un’accettazione passiva”
• Nel 1941, in “Risposta ad un aviatore”, scriveva “Oggi, con la coscrizione obbligatoria e la nazione armata, tutti siamo costretti ad accettare il sacro dovere di uccidere e farsi uccidere. Nella luce di questa disumana realtà va riesaminata dai cattolici, con maggior benevolenza che in passato, l’obiezione di coscienza, considerata come un tentativo di difesa primordiale della ripugnanza cristiana al mestiere dell’uccidere. In così drammatica situazione, la Chiesa può limitarsi a elogiare il dovere e la fedeltà ad esso? Non sarebbe una maniera, sia pure indiretta e bene intenzionata, di togliere il respiro delle coscienze e aiutare l’oppressione?”
Claude Autant Lara – Tu ne tueras point
Il film, del 1961, racconta l’amicizia nata in carcere tra un seminarista tedesco che, avendo ucciso un partigiano, si consegna alle autorità francesi e un obiettore di coscienza francese.
In Italia la commissione censura ne proibì la visione per istigazione a delinquere contro il servizio militare obbligatorio.
Il 20 ottobre 1961 la “Comunità europea degli scrittori” aveva organizzato la proiezione della pellicola a Roma ma la Questura impedì la proiezione per motivi di ordine pubblico.
Nacque una clamorosa protesta di fronte al cinema che vide come protagonisti personaggi famosi: Riccardo Lombardi, Carlo Levi, Pier Paolo Pasolini, Raffaele La Capria, Mario Camerini, Francesco Rosi, Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Sandra Milo, Elsa Martinelli, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi. La protesta ebbe una clamorosa risonanza nell’opinione pubblica.
Il gesto di Giorgio La Pira
Il 18 novembre 1961 il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, cattolico, pacifista e tra i padri nobili della Costituzione Italiana, senza badare ai divieti di legge, organizzò una proiezione del film per giornalisti e intellettuali facendo così riaccendere il dibattito culturale e politico sull’obiezione di coscienza in Italia.
Giuseppe Gozzini
- Il primo obiettore di coscienza dichiaratamente cattolico è Giuseppe Gozzini, nato a Cinisello Balsamo nel 1936 da famiglia operaia, formatosi alla corsia dei Servi a Milano, seguace di padre Camillo De Piaz e padre David Maria Turoldo.
- Nel 1962 rifiuta di svolgere sotto forma armata la ferma di leva, in osservanza ai comandamenti cristiani “non uccidere” e “ama il prossimo tuo come te stesso”.
Ernesto Balducci
Ernesto Balducci, padre scolopio, animatore di comunità cattoliche fiorentine, intellettuale tra i più importanti in Italia, fondatore della rivista testimonianze e della collana “Edizioni della pace”, saggista, pacifista, teologo, collaboratore di Giorgio La Pira nel 1962 pubblica “Articolo in difesa di Giuseppe Gozzini”.
Viene incriminato, processato e condannato ad otto mesi con la condizionale per istigazione alla renitenza, vilipendio dell’esercito ed apologia di reato
Aldo Capitini – Pace ed omnicrazia
•Aldo Capitini, intellettuale, docente universitario ed animatore sociale è considerato il massimo intellettuale italiano del pacifismo e dell’azione nonviolenta, l’erede nazionale di Gandhi.
•Nel 1948 propose l’istituzione di un ministero della Pace e la creazione di un servizio civile alternativo a quello militare
•Alla sua azione si deve la diffusione della bandiera della pace, la diffusione del concetto di omnicrazia, uno studio approfondito del pensiero di San Francesco d’Assisi in chiave nonviolenta e la nascita della Marcia della Pace nel 1961
La marcia della pace Perugia – Assisi
Nel 1961, promossa da Aldo Capitini e dal movimento pacifista italiano, viene organizzata la prima Marcia della Pace Perugia – Assisi, non casualmente sui luoghi di San Francesco.
Supportano l’iniziativa intellettuali del calibro di Italo
Calvino, Norberto Bobbio,
Franco Fortini
Danilo Dolci – Un marziano in Sicilia
L’obiezione di coscienza collettiva nel Belice
1970: I comitati anti-leva. Dopo l’emanazione di una legge speciale per l’esonero delle popolazioni terremotate dal pagamento delle tasse, molti giovani della Valle del Belice, coordinati da Danilo Dolci fondano dei “comitati anti-leva” perché per lo stato “fuorilegge” (rispetto gli impegni presi e non mantenuti) non si fa il militare.
Chiedono di fare una leva civile. Il centro studi Valle del Belice riceve il supporto dei tanti movimenti nazionali per l’obiezione di coscienza.
Da questo movimento siciliano nascerà la prima legge italiana sul servizio civile. Ottennero la legge 953 del 1970, con cui i giovani del Belice erano esentati dalla leva militare per ricostruire e sviluppare la Valle del Belice
Il comunicato dei cappellani militari
Su La Nazione del 12 febbraio 1965 viene pubblicato il comunicato dei cappellani militari in congedo della Regione Toscana
“I cappellani militari in congedo della regione toscana, nello spirito del recente congresso nazionale dell’associazione, svoltosi a Napoli, tributano il loro riverente e fraterno omaggio a tutti i caduti d’Italia, auspicando che abbia termine, finalmente, in nome di Dio, ogni discriminazione e ogni divisione di parte di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise, che morendo si sono sacrificati per il sacro ideale della Patria. Considerano un insulto alla Patria e ai suoi caduti la cosiddetta “obiezione di coscienza” che, estranea al comandamento cristiano dell’amore, è espressione di viltà”.
•Pedagogista, intellettuale, poeta, più volte candidato al Nobel per la pace, riferimento mondiale della nonviolenza e del pacifismo, Danilo Dolci, nato a Sesana (attuale Slovenia) nel 1924, dopo un’esperienza a Nomadelfia, sperimenta concretamente nella Sicilia più povera le forme di partecipazione nonviolenta, a partire dagli anni ’50, con i digiuni e gli scioperi al contrario. Nel 1968 guiderà i ragazzi siciliani nella richiesta di svolgere la propria ferma di leva nel territorio del Belice devastato dal terremoto•”Dire solo di no alla guerra è intervenire già nella malattia, nella nevrosi”.
•”Non possiamo aspettare che piova dal cielo il disarmo mondiale ma dobbiamo renderlo credibile lavorando, giorno dopo giorno, sulle alternative alle armi e alle armate: rendendo queste ogni giorno più inutili, superate, anacronistiche”.
Don Lorenzo Milani L’obbedienza non è più una virtù (1965)
Don Lorenzo Milani, dalla piccolissima parrocchia / scuola di Barbiana, nell’appennino Tosco – Emiliano, replica per iscritto alla lettera dei cappellani militari sugli obiettori di coscienza.
“… Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri.
E se voi avete il diritto (…) di insegnare che italiani e stranieri possono lecitamente anzi eroicamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi. E almeno nella scelta dei mezzi sono migliore di voi: le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto.
Abbiamo dunque idee molto diverse. Posso rispettare le vostre se le giustificherete alla luce del Vangelo o della Costituzione. Ma rispettate anche voi le idee degli altri. Soprattutto se son uomini che per le loro idee pagano di persona.
Non voglio in questa lettera riferirmi al Vangelo. È troppo facile dimostrare che Gesù era contrario alla violenza e che per sé non accettò nemmeno la legittima difesa. Mi riferirò piuttosto alla Costituzione.
Articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli…”.
Articolo 52 “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”.
Misuriamo con questo metro le guerre cui è stato chiamato il popolo italiano in un secolo di storia.
(…) Diteci esattamente cosa avete insegnato ai soldati. L’obbedienza a ogni costo? E se l’ordine era il bombardamento dei civili, un’azione di rappresaglia su un villaggio inerme, l’esecuzione sommaria dei partigiani, l’uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura, l’esecuzione d’ostaggi, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni (scegliere a sorte qualche soldato della Patria e fucilarlo per incutere terrore negli altri soldati della Patria), una guerra di evidente aggressione, l’ordine d’un ufficiale ribelle al popolo sovrano, la repressione di manifestazioni popolari?
Eppure queste cose e molte altre sono il pane quotidiano di ogni guerra. Quando ve ne sono capitate davanti agli occhi o avete mentito o avete taciuto. (…) “
Questo un altro passo straordiariamente efficace de
“L’obbedienza non è più una virtù” pubblicata il 12 Febbraio 1965 con un testo fondamentale del percorso dell’obiezione di coscienza, “L’obbedienza non è più una virtù”:
“..Non potete non pronunciarvi sulla storia di ieri se volete essere, come dovete essere, le guide morali dei nostri soldati. Oltretutto la Patria, cioè noi, vi paghiamo o vi abbiamo pagato anche per questo.
E se manteniamo a caro prezzo (1.000 miliardi l’anno) l’esercito è solo perché difenda con la Patria gli alti valori che questo concetto contiene: sovranità popolare, libertà, giustizia.
E allora, esperienza della storia alla mano, urgeva che educaste più i nostri soldati all’obiezione che all’obbedienza…”
Il processo e la Lettera ai giudici
- A seguito della pubblicazione de “L’obbedienza non è più una virtù” Don Lorenzo Milani viene imputato in un processo per istigazione alla renitenza, vilipendio dell’esercito e apologia di reato.
- Impossibilitato a presenziare al processo per via dei motivi di salute che lo porteranno alla morte a soli 44 anni nel 1967, Don Lorenzo Milani pubblica la “Lettera ai giudici”
- “… La scuola è diversa dall’aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. E’ l’arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità (e in questo somiglia alla vostra funzione), dall’altro la volontà di leggi migliori cioè il senso politico
(e in questo si differenzia dalla vostra funzione)…”
- Venne assolto in primo grado il 15 Febbraio 1966, l’appello del 28 Ottobre 1967 dichiarò invece il reato prescritto per morte del reo
Il Concilio Vaticano II, le encicliche di Giovanni XXIII e Paolo VI
In campo cattolico, dopo il pontificato conservatore di Pio XII (1939-1958), nuove energie si liberano con il Concilio Vaticano II (1962-1965), con il primato della coscienza e non più dell’obbedienza, con la distinzione tra errore ed errante, con una chiesa che scende tra la gente, col superamento del messale tridentino. Fondamentale l’enciclica Pacem in terris (1963) di Giovanni XXIII. Dopo di lui Paolo VI dedicherà alcuni passaggi esplicitamente all’obiezione di coscienza ed al servizio civile nella costituzione apostolica Gaudium et spes che chiude il Concilio Vaticano II e nell’enciclica
Populorum progressio (1967)
Il centrosinistra, il boom economico, il ’68, il percorso verso lo Statuto dei lavoratori
Oltre al massiccio apporto cattolico, il percorso verso il riconoscimento dell’obiezione di coscienza e del servizio civile viene supportato dai cambiamenti socio-culturali e politici degli anni ’60 in Italia.
Tra questi, il primo governo di centrosinistra,il boom economico, il ’68, le lotte per ottenere lo Statuto dei lavoratori
Le obiezioni di coscienza collettive, la LOC, il segretario dei radicali in carcere come obiettore
Sull’onda lunga del movimento antimilitarista nel 1969 viene fondata la LOC – Lega per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza.
Vi aderiscono numerosi gruppi e movimenti nonviolenti, le ACLI ed esponenti qualificati di partiti di sinistra e di centro
Lo storico leader radicale Marco Pannella digiuna a favore del’obiezione di coscienza e l’allora segretario radicale Cicciomesere viene condannato per renitenza alla leva.
Numerose in quegli anni sono le obiezioni di coscienza collettive su base politica oltre che morale e pacifista
Il disegno di legge Fracanzani – Marcora e Sandro Pertini presidente della Camera
Su proposta del senatore Anderlini, col supporto dei colleghi Marcora e Fracanzani (DC) viene presentata nel 1970 una proposta di legge per legalizzare l’obiezione dicoscienza. Il testo viene subito preso in consegna dal presidente della Camera Sandro Pertini che lo sostiene, nonostante l’opera di cambiamento e sostanziale depotenziamento che subisce dal momento della presentazione a quello dell’approvazione il 15 Dicembre 1972.
La legge 772 del 15-12-1972
Con la legge 772 del 15-12-1972 per la prima volta in Italia si prevede per legge la possibilità di un’obiezione di coscienza allo svolgimento della ferma di leva in forma militare. Si schiudono le porte del carcere per molti giovani.
- La legge tuttavia presenta gravi lacune, tra cui
- La gestione degli obiettori da parte del Ministero della difesa
- La durata di 8 mesi in più del servizio rispetto a quello militare
- La genericità di progetti e linee di attuazione e le enormi difficoltà pratiche di gestione
- Una notevole disparità delle pene per reati commessi durante il servizio sostitutivo civile
- La mancanza di tempi certi per l’espletamento dello stesso
Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza come beneficio e non come diritto soggettivo
- L’elemento più “inquietante” dell’impianto della legge sta nel fatto che il riconoscimento dell’obiezione di coscienza è un beneficio e non un diritto soggettivo.
- Questo determina che la dichiarazione del cittadino e non i suoi atti vengano vagliati dapprima dalle forze dell’ordine e poi da un apposita commissione (il famigerato “tribunale delle coscienze”) espressamente previsto dalla legge.
- Tale situazione di assenza di certezza di diritto permarrà fino al 1998
Le sentenze della Corte Costituzionale
- La Corte Costituzionale interviene per ben otto volte, tra il 1985 e il 1997, con altrettante sentenze per dichiarare l’incostituzionalità di varie parti di quella legge.
- La prima storica sentenza è quella del 24/5/1985, n. 164, con la quale la Corte riconosce la pari dignità tra il servizio militare e il servizio civile: entrambi i servizi, infatti, sono modi diversi per soddisfare il dovere di difesa della patria sancito dalla Costituzione.
- Nel 1986, la Corte Costituzionale sancisce che l’obiettore in servizio civile non è assoggettabile alla giurisdizione militare, bensì a quella ordinaria, in quanto l’obiettore ammesso al servizio civile perde lo status di militare.
- Infine, nel 1989 la Corte dichiara incostituzionale la maggiore durata (otto mesi in più) del servizio civile rispetto al servizio militare. In pratica, grazie a questa sentenza, dall’estate del 1989 il servizio civile dura quanto il servizio militare, cioè 12 mesi e, a partire dagli inizi del 1997, 10 mesi.
La legge non promulgata dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 1992
- Un clamoroso episodio della storia dell’obiezione di coscienza nel nostro Paese è quello dell’approvazione della nuova legge sull’obiezione di coscienza che il Parlamento della X Legislatura riesce a compiere nel gennaio 1992.
- Il 16/1/1992, infatti, il Senato approva a larga maggioranza il testo definitivo della riforma della 772/72, già approvato dalla Camera.
- L’1/2/1992 il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, rinvia la legge alle Camere accompagnandola con un lungo messaggio nel quale spiega i motivi per cui non promulga la legge e, il giorno dopo, scioglie il Parlamento. Ci sono voluti così altri sei anni per l’approvazione di una nuova legge
Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 1992
- “… Proprio perché il valore costituzionale che si intende tutelare contrasta con valori costituzionali altrettanto rilevanti e degni di protezione, appare infatti indispensabile che vi sia un quanto mai rigoroso accertamento che la manifestazione di volontà del cittadino di prestare un servizio sostitutivo abbia fondamento in una scelta che nasce dalle intime concezioni e non costituisca un mero pretesto per sottrarsi ad un obbligo costituzionale…”
- “Se la regolamentazione vigente è insoddisfacente non può soltanto per questo abolirsi ogni forma di accertamento sulla reale esistenza dei motivi di coscienza e dei radicati convincimenti addotti dall’interessato a sostegno della sua domanda”.
- Il rapporto tra gli inderogabili interrogativi di una retta coscienza e le leggi positive della comunità politica “può trovare soluzione soddisfacente solo liberandolo dall’ipoteca di una certa cultura della paura e della resa che non ha mancato tra l’altro in questi anni di tentare di travestire la viltà con i panni della virtù, la resa con quelli della tolleranza, l’accettazione della violenza con quelli dell’impegno di pace, concorrendo così a determinare i fattori per una progressiva de-nazionalizzazione del paese..”.
La legge 230 del 1998
La legge “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza” viene promulgata dal Presidente della Repubblica l’8 luglio col numero di legge 230. Numerosi i punti qualificanti della nuova legge:
- il riconoscimento dell’obiezione di coscienza quale diritto soggettivo
- l’eliminazione del potere di controllo da parte dello Stato sulla fondatezza delle motivazioni di coscienza
- la sottrazione della gestione del servizio civile al ministero della Difesa e la costituzione di un Ufficio ad hoc presso la Presidenza del Consiglio
- la drastica riduzione dei tempi di attesa
- la possibilità di prestare servizio all’estero
- l’obbligo della formazione
- l’istituzione di una consulta nazionale rappresentativa di enti e obiettori
- l’introduzione di norme disciplinari più chiare e precise
- la previsione di campagne informative da parte dello Stato
- la possibilità di studiare e sperimentare forme di difesa popolare nonviolenta
Il D.L. 331 del 2000: la sospensione della ferma di leva obbligatoria
- Nel 2000 il Parlamento a maggioranza di centro-sinistra (con il futuro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale ministro della Difesa) approva la legge n. 331 che reca “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale”, stabilendo la sospensione della leva obbligatoria a partire dal 1 Gennaio 2007. Il successivo governo Berlusconi anticiperà poi la sospensione al 1 Gennaio 2005.
- Si sospende la possibilità di applicare l’obiezione di coscienza alla ferma di leva militare obbligatoria, si aprono nuove sfide per i valori che stavano alla base dell’obiezione di coscienza alla ferma di leva militare, a partire dall’approvazione della legge 64 del 6 Marzo 2001, istituzione del servizio civile nazionale
La legge 64 del 6-3-2001
Con la legge 64 del 6-3-2001 viene istituito in Italia in servizio civile nazionale.
L’articolo 1 della legge recita: “E’ istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:
- A) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi e attività non militari
- b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;
- c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero
I riferimenti costituzionali: l’art. 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nella formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale”
I riferimenti costituzionali: l’art. 52 comma 1
“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”
1-1-2006 L’ingresso in scena delle Regioni e delle province autonome – La rappresentanza dei volontari
- 2006 Un anno che segna la storia del SCN – Il 1° gennaio entrano in vigore le disposizioni del d.lgs 5 aprile 2002, n. 77 relative al trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle Regioni e Province autonome – tenute ad istituire l’albo regionale degli Enti SCN appartenenti al proprio territorio -, la soppressione di tutte le sedi periferiche dell’UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma.
- Nello stesso anno nasce la rappresentanza dei volontari di SCN, che sostituisce quella degli obiettori di coscienza presenti nella Consulta. Il regolamento prevede l’elettorato attivo e passivo, l’elezione di 4 rappresentanti nazionali, rappresentativi delle 4 macroaree: Nord, Centro, Sud, Estero, la figura dei rappresentanti regionali e quella dei delegati regionali.
2013 – L’istituzione dei Corpi Civili di Pace
- La legge 147 del 27-12-2013 all’art. 253 istituisce i Corpi Civili di Pace per interventi in aree di conflitto o a rischio di conflitto o in arree di emergenza ambientale
- “Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l’istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All’organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77”
La sentenza 119 del 13-05-2015 della Coste Costituzionale rispetto alla partecipazione al servizio civile di cittadini non italiani
Con la sentenza 119 del 13-05-2015
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile;
Gli ulteriori riferimenti costituzionali
Oltre agli articoli 2 e 52 della Costituzione della Repubblica, citati espressamente dalla legge 64/2001, il Dlgs 106/2016, che all’art. 8 si occupa di Servizio Civile Universale fa riferimento esplicitamente ad altri due articoli della Costituzione:
L’art. 4 comma 2
L’art 11
Il servizio civile universale
- Il 25 Maggio 2016 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge già approvato al Senato della Repubblica il 16 Marzo 2016 denominato Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
- Nell’ambito della “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, composto da 12 articoli. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;
Riferimenti costituzionali – Art. 4 comma 2
” … Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”
Riferimenti costituzionali – Art. 11
- “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
- consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
- promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”
Articolo 8 Legge 106 del 6-6-2016 Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
Articolo 8 Legge 106 6-6-2016 al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
La delega di cui all’articolo 8 è finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi:
- all’istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata della patria, e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;
- alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e i 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale;
- alla definizione di uno status giuridico degli stessi che preveda l’instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell’esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;
- alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l’espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
D.L. 40 del 6-3-2017 – Istituzione e disciplina del servizio civile universale
Art. 1 – Oggetto e denominazioni
1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l’articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall’articolo 8 della medesima legge.
D.L. 40 del 6-3-2017 – Istituzione e disciplina del servizio civile universale
Art. 1 – Oggetto e denominazioni
- Nel presente decreto sono denominati:
- a) “Piano triennale”: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati per programmi di intervento;
- b) “Piano annuale”: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l’Italia e per l’estero;
- c) “Settore”: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale;
- d) “Programma di intervento”: documento proposto dagli enti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;
- Nel presente decreto sono denominati:
- e) “Progetto di servizio civile universale”: elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di servizio civile universale;
- f) “Sede di attuazione”: articolazione organizzativa dell’ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale;
- g) “Ente di servizio civile universale”: soggetto pubblico o privato iscritto all’albo degli enti di servizio civile universale;
- h) “Consulta nazionale per il servizio civile universale”: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l’attuazione del servizio civile universale;
- Nel presente decreto sono denominati:
- i) “Operatore volontario del servizio civile universale”: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all’estero;
- l) “Rappresentanza degli operatori volontari”: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale;
- m) “Fondo nazionale per il servizio civile”: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonché le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.
Art. 2 Istituzione del servizio civile universale e finalità
- 1. È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.
D.L. 40 del 6-3-2017 – Istituzione e disciplina del servizio civile universale
Art. 3 Settori di intervento
- 1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all’articolo 2 sono i seguenti:
- a) assistenza;
- b) protezione civile;
- c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- d) patrimonio storico, artistico e culturale;
- e) educazione e promozione culturale e dello sport;
- f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani;
- i) cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.